AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO: GRAVA SULL’ATTORE CORRENTISTA L’ONERE DI ALLEGARE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO.

AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO: GRAVA SULL’ATTORE CORRENTISTA L’ONERE DI ALLEGARE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO.

(Trib. Sulmona, Sent. del 09.02.2021 n. 39)

 

Quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell’indebito, come nel caso di specie, è tenuto a dimostrare, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d’indebito, ossia l’avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno il contratto di conto corrente – soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154/1992 che ha imposto l’obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) – per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l’anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto, quali il tasso d’interesse ultralegale e le cms, nonché gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, indispensabili per la verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, per la determinazione del saldo finale

 

Con tale principio il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda attorea di ripetizione dell’indebito per omessa allegazione del contratto di conto corrente e degli estratti conto.

 

Nel caso di specie, il correntista conveniva in giudizio la Banca al fine di richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto asserendo l’illegittima applicazione di tassi usurai, di commissioni non dovute e/o non pattuite, di interessi oltre il TEGM e di spese nel contratto di conto corrente con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

 

Si costituiva in giudizio la banca asserendo l’infondatezza della pretesa attorea e chiedendo il rigetto della domanda; le ragioni poste a fondamento dalla banca erano da ricercare nel mancato assolvimento dell’onere della prova che, in base all’art. 2697 c.c., incombeva a carico di parte attrice; quest’ultima infatti ometteva di allegare e produrre il contratto di conto corrente e i relativi estratti conto indispensabili per dimostrare l’esistenza di clausole illegittime.

 

Sulla base di tale omissione, il Tribunale di Sulmona, con la sentenza in esame, preliminarmente chiariva che nell’esperire l’azione di ripetizione d’indebito, la società attrice ha assunto su di sé ex art. 2697 c.c. l’onere di provare i fatti costitutivi dell’azione e per farlo avrebbe dovuto produrre il contratto relativo al conto corrente specificato e gli estratti conto emessi dall’inizio alla chiusura dei citati rapporti;

Successivamente, riportandosi al principio enunciato, rigettava la domanda con condanna dell’attrice alla refusione delle spese di giudizio.