CESSIONE DEL CREDITO: LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CESSIONE QUALE PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA E DEL TRASFERIMENTO DELLE GARANZIE PERSONALI ED IPOTECARIE

La dichiarazione di avvenuto trasferimento del credito, rilasciata dalla Banca in epoca successiva alla cessione, quale prova della legittimazione attiva della Cessionaria e del trasferimento delle garanzie personali ed ipotecarie.

Con ordinanza del 17 settembre 2022, il Tribunale di Avezzano così si è pronunciato “[…] deve ritenersi provata la titolarità in capo alla cessionaria opponente della situazione sostanziale fatta valere nell’ambito della presente procedura esecutiva, confermandosi per il resto quanto già rilevato dal giudice con il provvedimento impugnato in merito all’idoneità della procura in capo al dichiarante e alla sussistenza dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione di crediti in blocco […]”.

L’ordinanza in parola assume un importante rilievo in merito alla cartolarizzazione dei crediti ed ai rapporti tra Cedente e Cessionaria.

Il punto controverso, infatti, risiede nella legittimazione del soggetto Cessionario ad intraprendere azioni esecutive per il recupero del credito ceduto: in tal senso il Giudice dell’Esecuzione ha precedentemente accolto la tesi del debitore esecutato che aveva sostenuto il difetto di legittimazione attiva della Cessionaria nel proseguire le azioni esecutive per non aver debitamente provato la cessione del credito.

Avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. la Cessionaria, all’esito della quale il Giudice ha affermato che la produzione in giudizio dell’Avviso di Cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale unitamente alla c.d. “Dichiarazione di Cessione” (seppur predisposta successivamente alla cessione) sono strumenti idonei a comprovare il trasferimento della titolarità della situazione sostanziale fatta valere con gli atti esecutivi dalla Cessionaria e, conseguentemente, la legittimazione attiva di quest’ultima.

A tal proposito il Tribunale ha così argomentato: “Il giudice, tuttavia, può tenere conto anche di ulteriore documentazione, redatta successivamente, contenente, ad esempio, una dichiarazione resa da parte del creditore ceduto, che costituisce elemento indiziario della effettiva cessione del credito in oggetto al cessionario”.

Da ultimo l’ordinanza in parola passa in rassegna una ulteriore problematica inerente la sorte delle garanzie personali e reali afferenti le linee di credito oggetto di cessione.

Il Tribunale, infatti, accogliendo la tesi della Cessionaria, ha posto a fondamento della propria decisione in primis il dato normativo evidenziato dall’art. 1263 Codice Civile e dall’art. 58, comma III T.U.B., a memoria del quale i privilegi e le garanzie prestate a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza che sia necessario procedere con ulteriori annotazioni o formalità; in secundis, il tenore letterale della Dichiarazione di Cessione di cui si è parlato in precedenza, così statuendo: “Il rapporto di garanzia è accessorio rispetto al rapporto principale e la dichiarazione sopra riportata parla di “tutti i crediti” derivanti dal rapporto di conto corrente con affidamento, nel quale non può non ricomprendersi anche quello vantato nei confronti del garante di tale rapporto”.

Sulla scorta dei principi sopra riportati il Giudice dell’Esecuzione ha revocato l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare, disponendone la rimessione sul ruolo.

Scarica allegato

A cura di: Manuel Gizzi