Tribunale di Lecce, Sez. Commerciale, Giud. Dott.ssa Capone, sent. n. 2319 del 24.06.2024
“Giova ricordare che la S.C. ha, in più occasioni, affermato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (cfr., ad es., Cass., sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023)”
“A questo elemento probatorio, va aggiunto poi che NPLs s.r.l. ha allegato una dichiarazione del 22.11.2021 relativa al credito vantato dalla Banca S.c.p.A. nei confronti della e dei suoi garanti, in relazione ai crediti di contratto di conto corrente n. […] acceso in data 18/04/2011 (Rapp. […]), di Spese Rapp. […], con ciò fornendo ulteriore prova dell’avvenuta cessione e della legittimità dell’opponente ad agire per il credito vantato nel procedimento esecutivo n. […] rge.”.
Così si è pronunciato il Tribunale di Lecce, nella sentenza resa a conclusione del giudizio civile in cui la Banca chiedeva l’accertamento e dichiarazione della sussistenza e titolarità in capo a sé del diritto di credito oggetto di cartolarizzazione e, per l’effetto, l’accertamento e dichiarazione della propria legittimazione attiva.
Il Giudice, considerata la giurisprudenza ormai consolidata, riteneva la domanda meritevole di accoglimento.
Difatti, la Banca cessionaria aveva prodotto gli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recanti l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, da cui era possibile individuare i crediti ceduti in base alla tipologia del rapporto, alla natura del credito e alla data di origine dello stesso, e verificare che i crediti azionati rientrassero tra quelli oggetto delle cessioni contestate; a questo elemento probatorio, va aggiunto poi che la cessionaria aveva altresì allegato una dichiarazione resa della cedente e relativa al credito.
Pertanto, il Tribunale dichiarava la legittimazione attiva della Banca cedente ad agire per il credito azionato oggetto di causa.
A cura di: Taisia Tini