CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE STIPULATO DA UN SOCIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E QUALIFICA DI CONSUMATORE

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE STIPULATO DA UN SOCIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE

Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 8662/2020

 

I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore

 

La Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, ha ribadito quali sono le condizioni affinché il garante, nonché socio, di una società commerciale possa considerarsi consumatore.

Richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ord. del 19/11/2015), la Suprema Corte ha negato che, ai fini della determinazione di detta qualità, occorre rapportarsi alla natura dell’obbligazione garantita. E ciò in virtù del fatto che il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. Ne consegue che è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.

Inoltre, al fine di qualificare il garante o fideiussore come consumatore, il giudice nazionale, mediante ricorso al criterio funzionale, deve valutare se lo stesso ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale, e quindi per ragioni personali, o se al contrario presenta alcun collegamento di natura funzionale con la società (quale l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale), e ciò tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova.

In conclusione, è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno.