CONTRATTO DI MUTUO A SAL: LA RILEVANZA DELLE QUIETANZE DELLE EROGAZIONI PARZIALI
(Cass. Civ. Sez. III, n. 12922 del 26.06.2020)
La decisione della Suprema Corte di Cassazione non lascia dubbi: il contratto di mutuo che manchi delle condizioni economiche e del piano di ammortamento non può essere ritenuto nullo.
Con ordinanza n. 12922 del 26.06.2020 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di nullità di contratti bancari, rigettando in toto il ricorso per Cassazione presentato dai mutuatari volto a far valere la nullità del contratto di mutuo.
Nel caso di specie, la banca, a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo, intraprendeva l’azione esecutiva nei confronti dei mutuatari volta ad ottenere la coattiva soddisfazione della pretesa creditoria.
La vicenda aveva ad oggetto un mutuo a S.A.L. (stato avanzamento lavori) caratterizzato per le erogazioni parziali delle somme con rilascio di relative quietanze redatte ciascuna per atto pubblico notarile.
La particolarità’ del caso di specie era che le condizioni economiche del mutuo non erano presenti nel contratto di mutuo stesso, bensì all’interno delle quietanze delle erogazioni parziali delle somme; di qui l’interesse degli esecutati ad intraprendere l’opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.
Dunque, ricevuta la notifica del pignoramento immobiliare, i debitori esecutati proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. secondo comma volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
Veniva incardinato dagli esecutati il giudizio di merito, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto di mutuo per l’indeterminatezza del suo oggetto non essendo possibile determinare il costo complessivo del mutuo vista l’assenza all’interno dello stesso delle pattuizioni economiche.
Il giudice di prime cure rigettava l’opposizione.
Avverso la sentenza di primo grado, gli esecutati proponevano appello presso la Corte d’Appello di Milano, la quale, rigettava le contestazioni degli opponenti.
Gli esecutati proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 474 c.p.c. a causa dell’invalidità del titolo esecutivo; nello specifico i ricorrenti si dolevano del fatto che il mutuo ipotecario azionato dalla banca non costituisse un valido titolo esecutivo a causa dell’incertezza dell’ammontare delle somme dovute.
La Corte di Cassazione con, l’ordinanza in esame, ha fatto luce in materia di contratti bancari rigettando il ricorso dei ricorrenti ed enunciando il principio di diritto secondo cui ai fini dell’utilizzabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 comma 2, n. 3 c.p.c., costituisce condizione necessaria e sufficiente che l’erogazione delle somme avvenga con quietanza notarile, in quanto tale quietanza rappresenta, invero, la traditio delle somme, ossia il momento del perfezionamento del contratto.
Nel caso di specie, infatti, secondo la Suprema Corte, i ricorrenti non hanno mai contestato l’avvenuta erogazione delle somme e quindi, la nullità sostanziale del contratto di mutuo, ma si sono limitati a contestare l’incertezza dell’ammontare delle somme dovute.
Allo stesso tempo, la stessa Corte ha stabilito che la predisposizione di un piano di ammortamento, laddove fosse stata omessa, non potrebbe rappresentare un requisito di validità del titolo esecutivo, potendo esso rilevare al massimo quale inadempimento di un obbligo accessorio della banca.