Contratto di mutuo con deposito cauzionale: anche il Tribunale di Palermo si discosta da Cassazione n. 12007/2024 e conferma l’efficacia di titolo esecutivo oggetto di contestazione

In definitiva, la costituzione del deposito cauzionale, anche all’interno del medesimo contratto di mutuo, anziché essere indice del difetto di traditio, dimostra, al contrario, che il mutuatario ha ottenuto la disponibilità giuridica della somma erogata e che (proprio in virtù di tale disponibilità giuridica) ha riconsegnato tale somma al mutuante in garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali. In quest’ottica, il mancato verificarsi degli adempimenti posti a carico del mutuatario rappresenterà una condizione risolutiva, e non invece sospensiva, dell’efficacia del contratto di mutuo, evidentemente già perfezionatosi

Così si è pronunciato il Tribunale di Palermo nel giudizio avente ad oggetto il reclamo ex art. 669 terdecies avverso l’ordinanza con cui il G.I. ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, qualificato dai debitori come mutuo condizionato.

Com’è noto, si registrano orientamenti discordanti in ordine alla idoneità dei contratti di mutuo con deposito cauzionale a costituire dei validi titoli esecutivi.

Difatti, un primo orientamento, ritiene che tale deposito funga da condizione sospensiva del perfezionamento del contratto, con ciò escludendo la concreta disponibilità degli importi da parte del mutuatario.

In tal caso, mancherebbe il verificarsi della traditio delle somme, formalmente erogate ma ancora giacenti presso la banca e sottratte alla diponibilità del mutuatario, con la rilevante conseguenza operativa che il contratto di mutuo non costituirebbe un idoneo titolo esecutivo per promuovere un’azione esecutiva, per la carenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.

Un secondo orientamento ritiene invece che la costituzione in deposito cauzionale delle somme costituisca un atto di disposizione del mutuatario che, in quanto tale, presuppone l’avvenuta traditio.

Con tale atto, difatti, il mutuatario costituisce una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte “a presidio finale di un obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme dalla disponibilità della banca a quella del mutuatario”.

Il Tribunale di Palermo, condividendo pienamente le conclusioni cui giunge il secondo orientamento, ha rigettato il motivo del reclamo, in quanto “l’istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma in virtù di un ulteriore ed autonomo (per quanto connesso) titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l’inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia, ovvero negando lo svincolo di tali somme e trattenendole a titolo definitivo. La banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo, ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva. Ciò, quindi, presuppone necessariamente che il soggetto finanziato abbia ricevuto la diponibilità della somma oggetto di mutuo, dato che altrimenti non avrebbe potuto costituire tale importo in garanzia”.

A cura di: Taisia Tini