“Nella fattispecie sottoposta al vaglio dell’adito Tribunale si è in presenza di un contratto di mutuo fondiario caratterizzato dalla stipulazione di un unico atto, senza una scissione del momento della prestazione del consenso delle parti dal momento della consegna della somma mutuata, idoneo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Difatti, ai sensi dell’art. 1 del contatto di cui si discute, risulta che la parte mutuataria ha dichiarato di avere ricevuto dalla a titolo di mutuo la somma, mediante l’accredito di pari importo, al netto delle spese e delle imposte, sul “conto creditori” intestato alla stessa parte mutuataria presso la filiale di Bastia Umbria, rilasciandone ampia quietanza. È del tutto irrilevante il fatto che poi la parte mutuataria, secondo quanto disposto nell’art. 2 del contratto, abbia riconsegnato alla Banca la somma erogata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico”
Il Tribunale di Perugia, con tale pronuncia, ha rigettato un’opposizione a precetto teso a eccepire l’inidoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo, per costituzione di un deposito cauzionale infruttifero.
La ratio della decisione risiede nel fatto che la traditio rei risulta provata dallo stesso atto dispositivo della parte mutuataria, la quale non avrebbe potuto disporre la riconsegna all’istituto bancario dell’importo mutuato, per la costituzione del vincolo, se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale.
Inoltre, il Giudicante ha ritenuto che la recente sentenza della Suprema Corte n. 12007/2024, sebbene costituisca un punto d’arresto, non è comunque “idoneo a mettere in discussione le conclusioni cui si è pervenuti in merito all’esistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., poiché: a) la parte mutuataria ha rilasciato quietanza dell’avvenuta erogazione della somma finanziata, sicché, […] è sorto in capo a quest’ultima l’obbligazione restitutoria; b) la successiva costituzione, da parte della mutuataria, dell’intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca non è circostanza idonea a impedire il perfezionamento del contratto di mutuo e il sorgere dell’obbligo di restituzione; al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell’acquisita disponibilità delle stesse da parte del soggetto debitore, non rilevando a tal fine la pattuizione accessoria relativa alla costituzione del deposito cauzionale contestualmente all’atto di erogazione e al rilascio della relativa quietanza. La costituzione del deposito cauzionale, difatti, non può che essere successiva all’erogazione del mutuo, la quale risulta provata dalla quietanza rilasciata, e lo stesso atto dispositivo della parte mutuataria testimonia l’avvenuta traditio rei, atteso che la mutuataria non avrebbe potuto disporre la riconsegna all’istituto bancario della somma finanziata, per la costituzione del vincolo, se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale; c) la genesi dell’obbligo di restituzione della somma concessa a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, deve collegarsi e ancorarsi al momento in cui si è perfezionato il contratto, quando la somma è entrata a far parte del patrimonio della mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell’obbligazione restitutoria la successiva costituzione dell’importo in deposito cauzionale infruttifero presso l’istituto bancario; d) la costituzione del predetto deposito, fatto a garanzia dell’adempimento degli obblighi posto in capo alla parte mutuataria, non determina un differimento in avanti o una posticipazione dell’obbligo di restituzione delle somme”.
A cura di: Taisia Tini