CONTRATTO DI MUTUO E DIVERGENZA ISC/TAEG

CONTRATTO DI MUTUO E DIVERGENZA ISC/TAEG: CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA EX ART. 122 T.U.B.

Nel caso in cui il mutuatario eccepisce una discrasia tra l’ISC/TAEG indicato nel contratto di mutuo e quello realmente applicato, con conseguente domanda di declaratoria di nullità della predetta clausola, non può indistintamente applicarsi la disciplina del credito ai consumatori, anche laddove il mutuatario abbia stipulato il contratto in questione per scopi estranei all’attività svolta.

A tal riguardo, l’art. 125 bis TUB statuisce la nullità delle “clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124”; tra gli altri, vi rientrerebbe il caso di discrasia tra ISC/TAEG indicato nel contratto e quello realmente applicato.

Tuttavia, l’art. 122 TUB esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i seguenti contratti, pur essendo il contraente un consumatore:

  1. a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

unica eccezione è il caso di contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro, per cui si applica comunque la disciplina del credito al consumo;

  1. b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;
  2. c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
  3. d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
  4. e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
  5. f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
  6. g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
  7. h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
  8. i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
  9. l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
  10. m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
  11. n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
  12. o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125 octies.

A ciò si aggiunga che non è possibile riferirsi alla disciplina dell’art. 125 T.U.B. anche in tutti quei casi in cui il contratto oggetto di contestazione è stato stipulato prima del 19/09/2010, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 141 del 2010 che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, è intervenuto a modificare il titolo VI del testo unico bancario (D. Lgs. n. 385 del 1993).

 

[FONTI: Trib. Trapani, Sent. n. 528/2020; Trib. Roma, sent. del 21/01/2019; Trib. Pescara, sent. n.  1943/2018; ABF, Decisione n. 8995 del 04 dicembre 2015]