FALLIMENTO: LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO CHIROGRAFARIA DEVE ESSERE CONSIDERATA RICOMPRESA IN QUELLA DI AMMISSIONE AL CREDITO IPOTECARIO.

FALLIMENTO: LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO CHIROGRAFARIO DEVE ESSERE CONSIDERATA RICOMPRESA IN QUELLA DI AMMISSIONE AL CREDITO IPOTECARIO.

 

In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

(Cass. Civ. Sez. I, 22 febbraio 2021 n. 5857)

 

 

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di insinuazione al passivo sancendo il principio di diritto secondo cui l’istanza di insinuazione al passivo ipotecario ricomprende in sé automaticamente anche quella di ammissione al passivo chirografario.

 

La vicenda trae origine da una procedura fallimentare in cui era stata presentata dal creditore un’istanza di ammissione al passivo ipotecario con richiesta in subordine dell’ammissione al passivo chirografario; tale istanza è stata dapprima rigettata dal Tribunale di Treviso e, successivamente, confermata in sede di appello dalla Corte d’Appello di Venezia.

 

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte della Società creditrice con il quale, al primo motivo, si è contestata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte D’Appello di Venezia omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda subordinata di ammissione al credito chirografario.

 

Il promo motivo del Ricorso per Cassazione è stato dichiarato fondato in quanto secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’istanza di ammissione del credito al chirografo era da considerare certamente compresa dall’alveo del gravame, poiché l’istanza di ammissione al passivo con grado ipotecario implica, ove formulata dal creditore totalmente escluso, anche e proprio (seppur subordinatamente) quella di accertamento del credito in eventuale ordinario rango chirografario.