Fideiussioni e clausole ABI: la clausola “a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore” consente l’interruzione dei termini ex art. 1957 c.c. mediante richiesta stragiudiziale di pagamento

Tribunale di Como, sent. n . 363/2024

Secondo i più recenti pronunciamenti resi dalla Corte d’Appello di questo distretto, sarebbe persino sufficiente, ai fini interruttivi del termine decadenziale ex art. 1957 c.c. – avendo l’istituto bancario azionato il proprio credito sulla base pagina 9 di 10 della clausola n. 7 del contratto, contenente l’obbligo del garante di pagare immediatamente, <a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio>, clausola non incisa dal provvedimento antitrust – una richiesta stragiudiziale di pagamento

Questo è il principio enunciato dal Tribunale di Como, nella sentenza resa a conclusione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui gli opponenti, quali garanti della Società debitrice principale, hanno eccepito la nullità totale delle fideiussioni sottoscritte per violazione della normativa antitrust.

Il Giudicante, tuttavia, ha rilevato che parte opponente, che in un primo momento non aveva neppure dedotto la concreta rilevanza assunta dalle clausole potenzialmente nulle delle fideiussioni, ha, successivamente, con la seconda memoria istruttoria, prodotto una serie di comunicazioni senza indicare quale circostanza comproverebbero.

Inoltre, ha statuito che tali documenti, essendo finalizzati ad incentivare il debitore a regolarizzare la posizione della società, non sono idonei a dimostrare che l’obbligazione sarebbe scaduta prima dell’agosto 2020 (data della revoca dell’affidamento, del recesso dal conto corrente e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine relativamente ai mutui) e, se è vero che a dicembre 2020 l’istituto di credito ha depositato il ricorso per l’ammissione allo stato passivo della società nel frattempo fallita, cui è seguito, nel febbraio 2021, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, il creditore non risulta essersi giovato della deroga all’art. 1957 c.c.

Con tale motivazione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione ed ha, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo.

A cura di: Taisia Tini