FIDEIUSSIONI: IL REGIME DI NULLITA’ PARZIALE È ESCLUSO ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

FIDEIUSSIONI: IL REGIME DI NULLITA’ PARZIALE È ESCLUSO ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE.

 

Come noto, recentemente si è posto fine alla decennale diatriba giudiziaria riguardante la nullità delle fideiussioni riproducenti lo schema ABI.

Con l’ordinanza del 30 dicembre 2021 n. 41994 le Sezioni Unite della Cassazione si sono orientate verso l’interpretazione mediana concludendo per la nullità parziale dei contratti di fideiussione che ripercorrono lo schema ABI.

 

Tuttavia, se da un lato l’ordinanza della Suprema Corte fa chiarezza una volta per tutte circa il regime di nullità da applicare sulle fideiussioni conformi allo schema ABI, dall’altro si prospettano dubbi circa la tipologia di fideiussione.

Ci si chiede sostanzialmente se la declaratoria della nullità parziale sia applicabile solo alle fideiussioni omnibus (prestata a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri del debitore) o anche alle fideiussioni specifiche (prestata solo a garanzia di una determinata operazione bancaria del debitore).

 

La questione è stata esaminata scrupolosamente dal Tribunale di Bologna il quale, con la sentenza n. 64 pubblicata in data 13 gennaio 2022, ma decisa in Camera di Consiglio il 3 dicembre 2021 (dunque prima della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021), ha escluso che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi in materia possa applicarsi anche alle fideiussioni specifiche.

 

Nella fattispecie, i garanti convenivano in giudizio la banca al fine di far valere la nullità del contratto di fideiussione specifica da loro stipulato in quanto conforme allo schema ABI e, pertanto, contrastante con la normativa antitrust.

 

Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale bolognese, dopo aver motivato che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, con il quale si sono dichiarate anticoncorrenziali le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI, è riferibile solo alle fideiussioni omnibus e non anche alle fideiussioni specifiche, rigettava la domanda degli attori condannando quest’ultimi alla rifusione delle spese di giudizio.