Fideiussioni specifiche e inapplicabilità del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005

La Corte di Cassazione è tornata sulla questione della nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e, con diverse pronunce, ha posto fine al dibattito della estensibilità o meno della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche, concludendo per la non invalidità delle stesse.

Con l’ordinanza n. 19401/2024, la Suprema Corte ha ribadito la natura del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, escludendo che possa riconoscersi al medesimo forza di legge o carattere normativo, consistendo invece in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; ed in quanto tale, la sua produzione in giudizio soggiace ai noti principi in tema di onere probatorio.

Inoltre, rimarca che “la fideiussione sottoscritta nel caso di specie era una fideiussione specifica […] e non omnibus, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”.

In tal senso anche la Cassazione n. 10689/2024, la quale afferma che non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità in caso di sottoscrizione di una fideiussione specifica e che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al provvedimento n. 55/2005, che anche le condizioni di tali fideiussioni siano il frutto di una intesa anticoncorrenziale.

A cura di: Taisia Tini