INTERESSI USURAI: NULLITA’ DEL CONTRATTO SOLO SE PRESENTI NEL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO

INTERESSI USURAI: NULLITA’ DEL CONTRATTO SOLO SE PRESENTI NEL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO

 (Tribunale Civitavecchia, sentenza n. 1140 del 03.11.2021)

 

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

 

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza in esame, è stato adito per risolvere la questione afferente alla nullità di un contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse.

 

In tale contesto il mutuatario ha agito nei confronti della banca per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto facendo leva sull’usurarietà dei tassi di interesse.

A seguito della ricezione dell’atto di citazione la banca si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni sostenendo la non usurarietà dei tassi di interesse per i motivi che sotto si riportano.

 

Invero, la peculiarità di questa vicenda si ritraccia nella data di stipula del contratto di conto corrente avvenuta in data 23 marzo 1996, quindi ben prima della legge sull’usura bancaria n. 108/1996; ne deriva che il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato nel corso del rapporto e non già al momento genetico del rapporto contrattuale.

 

L’argomento verte, pertanto, sull’usura sopravvenuta che si verifica quando le pattuizioni relative agli accessori del credito siano stipulate prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996 ovvero successivamente ad essa, ma in termini validi e in prosieguo di tempo vengano a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia – in relazione alla quale va esclusa l’applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c.

 

Per questo motivo il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda attore precisando altresì che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avallato il seguente principio, applicabile anche al contratto di conto corrente: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (Cass. civ. Sez. Un. 24675 del 19/10/2017)