LA NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI NON SI ESTENDE ALLE GARANZIE SPECIFICHE

La Suprema Corte, con la sent. del 30 dicembre 2021 n. 41994, ha aderito alla tesi della nullità parziale del contratto di fideiussione riproduttivo della clausola di reviviscenza (articolo 2 del modello ABI), della clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile (articolo 6 del modello ABI) e della clausola di sopravvivenza (articolo 8 del modello ABI) in quanto restrittive della concorrenza; clausole già censurate con provvedimento n. 55/2005, all’esito all’indagine avviata dalla Banca d’Italia.

Attualmente, il dibattito verte sulla estensibilità o meno della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche. A tal proposito, diversi sono i Tribunali che hanno propeso per la tesi negativa.

Primo fra tutti il Tribunale di Brescia che, con la sent n. 2050/2022, ha escluso la possibilità di applicare il rimedio della nullità parziale ad esse, sebbene risultassero similari a quelle censurate. E ciò in virtù del fatto che la nullità di tali clausole censurate non viene a discendere tout court dal fatto che sono del tutto conformi a quelle previste nell’intesa a monte e ritenuta anticoncorrenziale; bensì viene a discendere dalla fattispecie contrattuale in cui sono inserite, ovvero in un contratto di fideiussione omnibus. E ancora, “dalla mera lettura delle condizioni contrattuali esaminate nel provvedimento della Banca d’Italia del 2005 si evidenzia che la valutazione della coerenza delle clausole contestate alla funzione della garanzia bancaria è stata condotta avendo quale riferimento il solo contratto di fideiussione omnibus”.

A conferma di ciò, il Tribunale evidenzia che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 ha concluso nel senso della lesività della concorrenza da parte dei suddetti articoli ma, si badi, di uno schema contrattuale che l’ABI aveva predisposto solo per le fideiussioni omnibus. Non solo, anche dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite nr. 41994/2021 non emerge alcun elemento che permette di concludere in senso contrario.

Del medesimo avviso è il Tribunale delle Imprese di Napoli, con la sent. n. 5125/2022, ribadendo che la valutazione cui è pervenuta la Banca d’Italia ha ad oggetto le sole fideiussioni omnibus, ha statuito che “il rapporto personale di garanzia dedotto non è qualificabile nei termini di una fideiussione omnibus e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dagli attori, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia sopra richiamata incidente soltanto sui contratti di fideiussione omnibus stipulati nell’arco temporale che va dal 2002 al 2005”.

Infine, il Tribunale di Roma, Sez. XVII Imprese, con la sent. n. 5698/2023, ha affermato che “non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell’intesa illecita sanzionata dalla Banca d’Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 emerge che l’istruttoria dell’organo di vigilanza fa avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussioni omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie”. Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte ha predicato la nullità parziale sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.

Pertanto, “nel caso di specie, trattandosi di fideiussione specifica, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell’istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia”.

A cura di: Taisia Tini