LA TUTELA DEL CONSUMATORE ALLA LUCE DELLE S.U. n. 9479/2023 E L’INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART. 650 C.P.C. AL DECRETO INGIUNTIVO

Con la sentenza n. 9479/2023, le S.U. hanno affrontato il delicato tema della tutela del consumatore, in caso di clausole abusive presenti in un contratto concluso con un professionista, alla luce delle quattro recenti pronunce della Corte di Giustizia (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), coinvolgendo altresì il tema del limite del giudicato.

La ratio di tale pronuncia risiede nella necessità di ovviare allo squilibrio esistente fra consumatore, inteso quale contraente debole, e professionista, in un’ottica di garanzia dell’effettività dei diritti spettanti appunto al consumatore, alla luce della direttiva 93/13.

Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite hanno statuito che il controllo ufficioso circa la presenza o meno di clausole abusive nel contratto concluso con il professionista, spetti innanzitutto al giudice del monitorio; a tal proposito, egli potrà chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari.

Ove, tuttavia, l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione.

Al contrario, nell’ipotesi in cui rilevi l’assenza di carattere abusivo dovrà darne motivazione nello stesso decreto ingiuntivo, con espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Il G.E., invece, potrà procedere a tale controllo solo in via residuale, nel caso di carente attivazione del giudice del monitorio, ovvero in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole.

Dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che, entro 40 giorni, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo.

Ciò nonostante, la tutela riconosciuta al debitore non è incondizionata, ma incontra dei limiti che non consentono al Giudice di procedere con il controllo, né al debitore di proporre eventualmente opposizione ex art. 650 c.p.c..

1) Il primo limite è costituito dall’aver proposto, al tempo di emissione del decreto ingiuntivo e pertanto nel termine dei 40 giorni dall’avvenuta notificazione, opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.; ciò è giustificato dal fatto che, seppur nel decreto manchi una motivazione circa la presenza delle clausole abusive, con l’opposizione, da un lato, il debitore ha avuto modo di far valere l’abusività; dall’altro, il Giudice è stato già investito del potere ufficioso di effettuare un simile controllo.

Difatti, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stato chiamato a valutare la presenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento, ha il potere di esaminare non solo quanto dedotto dalle parti, bensì anche il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).

2) Altro limite è costituito dalla qualità che viene a rivestire il debitore, poiché i principi espressi dalla Suprema Corte con la sent. n. 9479/2023 si applicano solo ed esclusivamente al caso in cui i contratti oggetto di discussione siano stati sottoscritti in qualità di consumatore, in conformità alla ratio della pronuncia stessa.

Ne consegue che, qualora il creditore produca documentazione (visure camerali ad esempio) attestante le qualifiche rivestite dal debitore all’interno della società garantita o le quote sociali detenute dal medesimo al momento della sottoscrizione del contratto, è chiaro che tale debitore presenti un collegamento funzionale con la società garantita, tale da non poter essere qualificato in termini di consumatore. In tal caso non si potrà fare applicazione dei principi anzidetti e non vi sono i presupposti per la concessione di un termine ex art. 650 c.p.c. per proporre eventuale opposizione tardiva (Trib. Di Verbania, 20/07/2023):

  • rilevato, in ogni caso e in via dirimente, che, dalla visura camerale prodotta dalla parte creditrice, risulta che …..  sia stata amministratrice della società garantita dal 1997 al 2011, che ….. e ….. abbiano rivestito entrambi la qualifica di consigliere delegato o consigliere della ……. spa dal 1998 e che …….. sia cessato da tale carica nel 2008 mentre ……… sia ancora Amministratore Unico della società;
  • tenuto conto altresì che il capitale sociale della ……. srl risulta detenuto dagli stessi ……. per la quota del 75% e …….. per la quota del 25%;
  • ritenuto, quindi, che in forza del ruolo gestorio ricoperto dai debitori esecutati al momento della sottoscrizione delle diverse fideiussione e della partecipazione sociale sopra descritta può individuarsi fra i debitori e la società un collegamento funzionale tale per cui non può affermarsi che l’interesse del fideiussore nella conclusione del contratto fosse estraneo all’oggetto sociale della società, avendo invece un interesse largamente convergente con quello della società garantita;
  • ritenuto, pertanto, che per le ragioni esposte non può affermarsi che i debitori esecutati abbiano sottoscritto i contratti di fideiussione in parola come consumatori;
  • P .Q.M.
  • Dà atto che non sussistono i presupposti per la concessione del termine ex art. 650 c.p.c. per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in forza della Sentenza Cass. SS.UU. 9479/2023

3) Inoltre, il principio di diritto espresso con la sentenza S.U. n. 9479/2023 rileva solo ed esclusivamente con riferimento alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di garanzia; difatti, come statuito dalla CGUE con la sent. dell’11 marzo 2020- Györgynè Lintner, il controllo officioso deve limitarsi alle sole clausole che siano connesse all’oggetto della controversia, così definito dalle parti alla luce delle loro conclusioni e dei loro motivi e, pertanto, alle sole che rilevano nel procedimento monitorio ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.

Ne consegue che il perimetro del controllo dovrebbe essere circoscritto a quelle pattuizioni riconducibili alla previsione generale atipica del primo comma dell’art. 33 del codice del consumo oppure ricomprese tra le fattispecie tipizzate nell’elenco stilato dal secondo comma di detta norma.

4) Infine, per ciò che concerne l’efficacia spiegata dalla pronuncia SPV Project 1503 e Banco di Desio e della Brianza, è necessario rinviare alla pronuncia della Corte Cost. del 22 dicembre 2022, n. 263, la quale ha statuito che gli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia, in virtù del loro valore dichiarativo e non costitutivo, retroagiscono al momento dell’entrata in vigore della norma interpretata, con la conseguenza che tale pronuncia inciderà sulle sorti dei decreti ingiuntivi emessi anche prima del 17 maggio 2022.

Sul punto è stato chiamato a pronunciarsi il G.E. del Tribunale di Castrovillari con provvedimento del 23.05.2023.

Il creditore procedente, in sede di udienza, ha infatti rilevato che la sentenza delle S.U. non è applicabile, ratione temporis, nella procedura in quanto, all’epoca della formazione dei titoli esecutivi (1988) posti alla base della stessa procedura non era ancora entrata in vigore nel nostro ordinamento alcuna normativa a tutela del consumatore.

Il creditore, difatti, ha precisato che la normativa concernente la protezione dei consumatori dall’inserimento di clausole vessatorie nei propri contratti, è entrata in vigore solo con la Legge n. 52 del 6 febbraio 1996, attuativa della direttiva CEE n. 13/1993 e, pertanto, dopo l’emissione dei titoli.

Con provvedimento del 25/03/2023, il G.E. ha rilevato che:

  • – nel caso di specie, i titolo esecutivi sui quali si fonda l’atto di pignoramento sono costituiti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. …./88 del … e dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. …/88 del …..;
  • – rilevato, pertanto, che i contratti da cui discendono i crediti consacrati nei predetti decreti ingiuntivi sono stati stipulati in epoca anteriore all’emanazione della direttiva 93/13/CEE – concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – e della legge nazionale attuativa dei principi ivi contemplati;
  • ritenuto, quindi, che la normativa in tema di clausole abusive non risulti applicabile nella fattispecie che ci occupa, ragion per cui, conseguentemente, neppure appare necessario sospendere le operazioni di vendita in attesa della scadenza del termine, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.;
  • P.T.M.
  • – rigetta l’istanza, disponendo la prosecuzione delle operazioni di vendita.

Così pronunciando, il Giudice ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura proposta dal debitore e ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita.

A cura di: Taisia Tini