Tribunale di Brescia, sentenza n. 3222/2023, Dott. Ambrosoli Luciano
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente, con la comparsa conclusionale e pertanto tardivamente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta nel giudizio a norma dell’art. 111 c.p.c. e, pertanto, concludeva per la revoca di detto decreto, in quanto la causa era stata instaurata da soggetto “che non ha certificato la legittimazione (e l’interesse) a far valere il preteso credito”.
Tuttavia, nel caso in questione, la cessionaria era intervenuta senza chiedere l’estromissione dell’Istituto di credito cedente e senza svolgere alcuna domanda autonoma, ma chiedendo unicamente l’accoglimento delle conclusioni della parte originaria; pertanto, in tal caso, il “processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza eventualmente resa contro l’opposto produce i suoi effetti anche verso il successore a titolo particolare”. Va da sé che l’eccezione è destituita di fondamento.
Inoltre, la sentenza dà atto del fatto che la cessionaria, in sede di intervento, ha prodotto non solo l’avviso di cessione pubblicato sulla G.U., il quale riferisce l’esatta indicazione del sito internet della banca cedente nel quale è presente l’elenco dei crediti ceduti, bensì anche la dichiarazione della banca cedente di avvenuta cessione del credito in causa la cui produzione è “pienamente idonea a documentare la cessione del credito”.
In conclusione, il Tribunale, rigetta l’eccezione poiché tardiva e priva di fondamento confermando il decreto ingiuntivo.
A cura di: Taisia Tini