LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA: L’INDICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELL’ARCO TEMPORALE DI ACCENSIONE DEI RAPPORTI CEDUTI E’ CIRCOSTANZA IDONEA A RITENERE LA SOLA PUBBLICAZIONE REQUISITO SUFFICIENTE A PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Corte D’Appello Di L’Aquila, Sentenza n. 545/2023 Giudice Dott. Dell’Orso
La prova della titolarità del credito nelle operazione di cessioni in blocco è argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
La Corte di Cassazione ha sul punto osservato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione“.
Nel caso di specie la parte debitrice è insorta contro la Cessionaria impugnando la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pescara, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’appellata, evidenziando l’inidoneità della sola produzione della Gazzetta Ufficiale a prova della legittimazione attiva sull’assunto che la stessa non possa rappresentare una prova per la titolarità del credito in capo alla Cessionaria stessa
La Corte, nell’ottica di elaborare una opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale, ha tratto le seguenti considerazioni conclusive:
1) La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti non è un elemento probatorio decisivo per affermare la titolarità in capo alla cessionaria della posizione fatta valere in giudizio”
2) È di conseguenza indispensabile che la suddetta pubblicazione contenga elementi ulteriori (la cui valutazione è in ogni caso rimessa al prudente apprezzamento del Giudice) indispensabili ad acquisire la prova certa che anche il credito oggetto della controversia vi sia ricompreso;
3) Deve escludersi, inoltre, che l’onere probatorio possa considerarsi soddisfatto laddove la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rimandi, per l’individuazione del credito, ad elementi esterni imponendo in tal modo a carico del soggetto debitore il compimento di attività ulteriore;
4) Non può tuttavia escludersi che la cessionaria nell’ambito del giudizio, e nel rispetto del regime delle preclusioni proprie del rito, possa produrre ulteriore documentazione sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio posto a suo carico integrando in tal modo il deficit della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Nella fattispecie è stato rilevato che nella Gazzetta Ufficiale prodotta vi è l’indicazione dell’arco temporale di accensione dei rapporti ceduti (in particolare tra il 1975 ed il 2016), con la conseguenza che “la previsione di un ben definito orizzonte temporale deve ritenersi circostanza certamente idonea a ritenere la sola pubblicazione requisito sufficiente per il riconoscimento, in capo alla Cessionaria della titolarità della posizione creditoria oggetto di causa”.
Pertanto è stato rigettato l’appello con condanna alla refusione delle spese di lite a carico dell’appellante.
A cura di: Arturo Turbolente