L’IRRILEVANZA DELLA CLAUSOLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DELL’USURA

L’IRRILEVANZA DELLA CLAUSOLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DELL’USURA

 

In tema di rapporti bancari, l’importo percentuale previsto quale commissione per l’estinzione anticipata del mutuo, non assume rilievo ai fini del computo dell’usura.

(Trib. Trapani, Sent. n. 504 del 09.06.2021)

 

Tale principio sancito con la sentenza in esame, è stato affermato dal Tribunale di Trapani a seguito di un giudizio di cognizione ordinario avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell’indebito oggettivo avanzata dal mutuatario nei confronti della banca.

 

A fondamento della richiesta di restituzione dell’indebito bancario il mutuatario ha sollevato l’eccezione di usurarietà sia degli interessi corrispettivi e moratori assumendo la loro cumulabilità ex art. 644 c.p., sia della clausola penale di estinzione anticipata del mutuo.

 

Sotto il primo profilo, il Giudicante siciliano, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia di cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori, non ha esitato a rigettare la domanda attorea in quanto ha stabilito che, ai fini della nullità ex art. 1815 c.c. deve essere fatta una valutazione distinta del tasso soglia per l’interesse corrispettivo e del tasso soglia per l’interesse moratorio.

 

Quanto al secondo profilo della presunta usurarietà della clausola di estinzione anticipata del mutuo, il Tribunale di Trapani ha assunto una posizione di rilievo dichiarando in sentenza che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà. L’obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura.

 

Pertanto – continua il Giudice – fin quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale.

 

Motivo per il quale il Tribunale di Trapani, con la sentenza in esame, ha rigettato la domanda di restituzione dell’indebito bancario avanzata dal mutuatario con conseguente condanna alle spese processuali.