MUTUO FONDIARIO: ESCLUSO L’OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ANCHE NEI CONFRONTI DEL TERZO PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI IPOTECATI

MUTUO FONDIARIO: ESCLUSO L’OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ANCHE NEI CONFRONTI DEL TERZO PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI IPOTECATI

Corte di Cassazione, Sentenza del 22 Settembre 2022 n. 27848

Il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo di notificazione del mutuo fondiario anche quando l’espropriazione è rivolta nei confronti del terzo proprietario.

Con la Sentenza in oggetto la Corte di cassazione, in tema di notificazione del titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario, ha confermato il suo orientamento: “In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l’obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l’espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato”.

Occorre rammentare che l’Art. 41 del T.U.B. rubricato “procedimento esecutivo” statuisce che “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.

Del resto, la Corte ha recepito tale indirizzo già con la con Sentenza n. 2755/1992, antecedente all’entrata in vigore del T.U.B., “gli istituti di credito fondiario, ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma 3, artt. 40 e 43, possono promuovere l’azione esecutiva sull’immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo.”

In passato la giurisprudenza di merito si è orientata sul punto non univocamente: si possono infatti annoverare delle pronunce che hanno espressamente escluso tale possibilità in quanto la natura contrattuale del mutuo fondiario ne escluderebbe l’applicabilità nei confronti di un terzo non parte del contratto (Tribunale Padova, 01/08/2014).

Tali orientamenti sono stati richiamati dal ricorrente nel caso di specie, sostenendo che la tesi che il terzo datore di ipoteca “è distinto rispetto alle parti contrattuali e che, dunque, dovrebbe essere destinatario dell’atto sul quale si fonda la preannunciata esecuzione forzata nei suoi confronti.

Con la Sentenza in parola la Corte di Cassazione ha così deciso “in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l’obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l’espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato “appare evidente che la norma dell’art. 41, comma 1, del T.U.B. detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell’art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all’esecuzione contro il terzo proprietario, all’art. 603 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai sensi dell’eccezionale norma contenuta nell’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale” (In questo senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191/2022)

Pertanto la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal terzo acquirente, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.

A cura di: Arturo Turbolente