IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DELL’80% DEL VALORE DELL’IMMOBILE NON COSTITUISCE CAUSA DI NULLITÀ DEL MUTUO FONDIARIO

Trib. Verona, sez. II, ord. del 15/04/2021- G.E. Burti

Questo Giudice ritiene che l’erogazione di una somma eccedente l’80% del valore del bene ipotecato possa essere motivo di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ma non anche motivo di nullità del contratto di mutuo e del conseguente negozio unilaterale collegato di concessione dell’ipoteca.”

La questione affrontata dal Tribunale di Verona si riferisce ad un’opposizione all’esecuzione proposta dall’esecutata la quale ha contestato il diritto della creditrice di agire nei suoi confronti sul presupposto che il contratto di mutuo fondiario fosse nullo, per essere il capitale erogato dal mutuante eccedente il limite dell’80% del valore dell’immobile, così previsto dal combinato disposto dell’art. 38 TUB, secondo comma, e della Delibera CICR 22/04/1995.

Il G.E., senza mettere in discussione l’assunto della Giurisprudenza di legittimità richiamato dall’opponente, la quale ritiene che la norma che àncora l’importo finanziabile al valore del bene concesso in ipoteca sia un precetto posto a tutela di interessi di ordine pubblico generale, ha propeso per altre considerazioni.

Pertanto, ha ritenuto controvertibile il fatto che dalla violazione del limite di finanziabilità debba necessariamente derivare la nullità del negozio giuridico.

Difatti, muovendo da un’interpretazione testuale e sistematica dell’art. 1418, primo comma, c.c. – che sanziona con la nullità il contratto che sia contrario alle norme imperative, solo nell’ipoteso in cui la legge non disponga diversamente – il giudice è giunto alla conclusione per cui la nullità del contratto non è l’unica via percorribile, ben potendo essere ammessa l’applicazione di altre sanzioni, siano esse penali o amministrative.

A parere del Giudicante, tale assunto sarebbe meritevole di considerazione al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi di ordine pubblico generali sottesi all’emanazione della norma imperativa, ossia la stabilità del sistema creditizio e, di conseguenza, la solidità dell’economia nazionale.

Al contrario, una declaratoria di nullità del negozio giuridico rischierebbe di frustare tali interessi, posto che il finanziamento diverrebbe improduttivo d’interessi corrispettivi e l’iscrizione ipotecaria priva di efficacia.

Inoltre, sarebbe altresì improprio ricollegare alla nullità del contratto una finalità deterrente, che possa così indurre le Banche al rispetto del limite di finanziabilità, e ciò perché gli effetti di una simile declaratoria si riverberano solo sul negozio e sulle prestazioni già eseguite in forza di esso, con conseguenze sull’intero sistema creditizio.

Pertanto, il G.E., disattendendo le eccezioni dell’opponente, ha statuito che, ove ne ricorrano i presupposti di forma e sostanza, è possibile convertire il contratto di mutuo fondiario in ipotecario, anziché procedere con la declaratoria di nullità.