Nullità parziale delle fideiussioni: tardiva l’eccezione non sollevata con gli atti introduttivi del giudizio ed in assenza di prova dell’intesa anticoncorrenziale

Tribunale di Brescia, sentenza n. 3222/2023, Dott. Ambrosoli Luciano

Nel caso in esame difettano i presupposti per la rilevazione d’ufficio della nullità totale o parziale della fideiussione, perché gli elementi di fatto sui quali la nullità, come tardivamente invocata dagli opponenti, si fonda (e, in particolare, lo schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, che non rientrano tra le fonti del diritto e sono perciò soggetti agli oneri di allegazione e produzione e non al principio iura novit curia), non sono stati acquisti al materiale di causa nei termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. (e invero neppure successivamente)

Con la sentenza del 13/12/2023, il Tribunale di Brescia è tornato a pronunciarsi in merito alla nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI del 2003.

A tal riguardo, gli opponenti, nonché garanti della società debitrice principale, eccepivano tardivamente, solo in comparsa conclusionale, la nullità relativa della fideiussione per pedissequa riproduzione delle clausole 2,6 e 8.

Il Giudice, nel dichiarare la tardività dell’eccezione, ha ritenuto che la stessa possa tutt’al più venire in considerazione quale sollecitazione alla rilevazione d’ufficio della nullità, ove ne ricorrano i presupposti.

Difatti, per interpretazione costante, affinché possa dichiararsi d’ufficio una nullità, è pur sempre necessario che tale rilievo sia fondato su fatti tempestivamente allegati dalle parti in giudizio, “non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l’esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito” (Cass. Sez. L. 23 novembre 2021 n. 36353).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per un rilievo d’ufficio della nullità poiché “gli elementi di fatto sui quali la nullità, come tardivamente invocata dagli opponenti, si fonda (e, in particolare, lo schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, che non rientrano tra le fonti del diritto e sono perciò soggetti agli oneri di allegazione e produzione e non al principio iura novit curia), non sono stati acquisti al materiale di causa nei termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. (e invero neppure successivamente)”.

Inoltre, il Giudice ha ritenuto irrilevante l’ulteriore richiesta di parte opponente di dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. poiché, nel caso in questione, volta al recupero d’ufficio di eccezione in senso proprio non tempestivamente proposta; come statuito dall’art. 2969 c.c., in materia di diritti disponibili, “la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice” e, pertanto, trattasi di questione introducibile tempestivamente nel processo solo ad iniziativa di parte e nel rispetto delle termini processuali.

Ne consegue che i garanti avrebbero dovuto introdurre tale eccezione con l’atto di citazione in opposizione e non per la prima volta in comparsa conclusionale.

A cura di: Taisia Tini