OBBLIGO DI INFORMATIVA DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO: È ONERE DEL CLIENTE PROVARE L’INADEMPIMENTO SPECIFICO DELL’ISTITUTO FINANZIARIO

OBBLIGO DI INFORMATIVA DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO: È ONERE DEL CLIENTE PROVARE L’INADEMPIMENTO SPECIFICO DELL’ISTITUTO FINANZIARIO

 

In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario assolve l’obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell’art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all’atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell’investitore e sottoponga a quest’ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d’investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell’operazione.

 

Questo è quanto affermato dalla Cassazione Civile sez. VI che, con ordinanza n. 22513 del 09.08.2021, ha confermato la sentenza emanata dalla Corte d’Appello di Roma con la quale, a seguito dell’offerta di un investimento finanziario al proprio cliente, è stato riconosciuto adempiente l’istituto di intermediazione finanziaria verso gli obblighi informativi previsti dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

 

Tale disposizione stabilisce che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

 

I fatti di causa: con atto di citazione i Sig.ri Tizio e Caio, convenivano innanzi al Tribunale di Roma l’istituto finanziario per ottenere la risoluzione, per grave inadempimento, del contratto di mandato fiduciario avente ad oggetto l’amministrazione fiduciaria di strumenti finanziari sul c/c, chiedendo pertanto la condanna dell’istituto alla corresponsione della somma di Euro 101.386,63 corrispondente all’importo investito per l’acquisto di titoli di stato.

 

Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea riconoscendo, contrariamente da quanto asserito dagli attori, l’adempimento dell’istituto in relazione agli obblighi informativi.

 

Avverso tale sentenza i clienti proponevano appello presso la Corte d’Appello di Roma, la quale condivideva a pieno l’impostazione del giudice di primo grado stabilendo che l’intermediario convenuto aveva fornito prova di aver adempiuto gli obblighi informativi verso il cliente ex art. 28 comma 2 del regolamento Consob, avendo garantito ai clienti la massima conoscenza e consapevolezza dei rischi dell’investimento, tra l’altro inviando periodicamente ai clienti comunicazioni relativi all’andamento dei titoli.

 

Gli investitori ricorrevano in cassazione per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto idonea a liberare l’intermediario dall’obbligo informativo la scheda rischi sottoscritta dal cliente al momento della stipula del contratto con la quale l’istituto informava i clienti delle caratteristiche descrittive dei titoli e i profili di rischio dell’investimento.

 

Secondo i ricorrenti infatti, le informazioni desumibili dalla scheda rischi non erano idonee a dar luogo all’assolvimento degli obblighi previsti dal T.U.F. e dal regolamento Consob trattandosi di generiche frasi prestampate.

 

Ebbene la Corte di Cassazione con ordinanza del 22513/2021 dichiarava la manifesta infondatezza dei motivi; nello specifico la Corte, richiamando un proprio vecchio orientamento (Cass. Civ. n. 10111/2018) relativo all’onere della prova in capo al cliente, stabiliva il principio di diritto secondo cui la deduzione dell’inadempimento dell’obbligo informativo da parte dell’investitore deve tradursi nella pur sintetica, ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di offrire;

In altre parole, l’onere di deduzione deve essere sufficientemente specifico al fine di consentire alla banca di provare il proprio adempimento e che, pertanto, non è sufficiente per il cliente allegare un generico inadempimento informativo, essendo necessario provare, ai fini della prova del nesso di causalità, che le informazioni ricevute erano state insufficienti o errate, tali da compromettere la reale valutazione del rischio dell’operazione di investimento.