PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E VENDITA FORZATA DI BENE CONFERITO IN FONDO PATRIMONIALE: IL VINCOLO NON SI TRASFERISCE ALLE SOMME DA RESTITUIRE ALL’ESECUTATO CHE, PERTANTO, SONO LIBERAMENTE PIGNORABILI PRESSO TERZI.

La somma residuata dalla vendita forzata di beni oggetto di fondo patrimoniale non soggiace al vincolo di destinazione caratterizzante tale fondo, che pertanto decade, e possono essere sottoposte a pignoramento senza alcun limite.

Tribunale di Potenza, ordinanza del 31/08/2023

La questione trae origine da un pignoramento presso terzi notificato dalla Banca al debitore che risultava essere, a sua volta, creditore di somme in base al progetto di riparto afferente ad una procedura esecutiva ed ancora depositate su un libretto intestato alla procedura stessa.

Tuttavia, in sede di esecuzione, veniva proposta opposizione da soggetto terzo, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante del fondo patrimoniale, con la quale chiedeva l’accertamento e la dichiarazione l’impignorabilità di tali somme.

L’assunto di controparte si fondava sul rilievo che la somma pignorata non era altro che la somma residuata all’esito della vendita forzata di un immobile conferito in fondo patrimoniale; di conseguenza, a suo parere, anche tali somme erano automaticamente soggette al vincolo di destinazione caratterizzante il fondo medesimo.

Si costituiva, allora, la Banca creditrice la quale contestava le avverse eccezioni e deduzioni insistendo sull’estinzione del vincolo al momento della vendita dei beni in sede esecutiva che, di conseguenza, non può essere trasferito sulle somme di denaro da restituire all’esecutato in base al progetto di riparto.

Invero, sul punto è stato precisato che “il trasferimento automatico del vincolo si scontrerebbe con la necessaria esigenza di conoscibilità per i terzi, riguardo alla destinazione che un bene subisce allorchè sia costituito in fondo patrimoniale, non comprendendosi come una tale conoscibilità possa essere assicurata tramite una “trasmigrazione” automatica del vincolo. Invero, il risultato di garantire la suddetta conoscibilità parrebbe potersi utilmente perseguire soltanto per effetto del perfezionamento di un ulteriore atto costitutivo di fondo patrimoniale, avente per oggetto il bene o i beni acquistati a mezzo del ricavato della vendita del cespite alienato” (“La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di segregazione patrimoniale” di Marco Montefameglio – Maggioli Editore, 2015).

In tal senso la Banca ribadiva l’avvenuta estinzione del fondo patrimoniale a seguito della vendita coattiva del bene; a conferma di ciò, vi è la circostanza per cui la somma residuata all’esito della vendita forzata non era stata ritenuta restituibile all’amministratore del fondo, bensì direttamente in favore del debitore in base al progetto di riparto.

Il Tribunale, condividendo le argomentazioni della Banca, richiamava taluni principi della Suprema Corte a sostegno:

a) la Cassazione con la sentenza n. 17811/2014 ha avuto occasione di affermare che le ipotesi di cessazione della destinazione del fondo patrimoniale previste dall’art. 171 cc (ovvero l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) non sono tassative, per cui ne è possibile la cessazione anche per altre cause, quali ad esempio l’accordo dei coniugi;

  1. b) sempre la Cassazione con sentenza n. 21385/2018, nel prendere atto che il fondo patrimoniale che abbia ad oggetto un bene immobile possa cessare anche a seguito di alienazione da parte dei coniugi, riconosce verificatosi l’effetto estintivo al momento della redazione dell’atto di compravendita, ritenendo, pertanto, legittima la trascrizione di ipoteca effettuata da un creditore dopo il compimento dell’atto di compravendita ma trascritto dopo la trascrizione dell’ipoteca;
  2. c) da tali orientamenti discende inequivocabilmente che intervenuta la vendita volontaria e/o coattiva, come nel caso di specie, di un bene oggetto di un fondo patrimoniale, il vincolo nascente da tale convenzione cessa in maniera automatica senza trasferirsi sul ricavato della vendita;
  3. d) in fine, l’art. 169 cc prevede espressamente quali siano i beni che possono formare oggetto di fondo patrimoniale (ovvero beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito) e, seppure la giurisprudenza ritiene che tale elencazione non sia tassativa, è orientamento consolidato che possano formare oggetto di fondo patrimoniale esclusivamente beni soggetti a forma di pubblicità nei confronti dei terzi. Per cui è di tutta evidenza che non possano essere conferiti in fondo patrimoniale somme di danaro”.

Pertanto rigettava l’opposizione proposta dall’esecutato ed assegnava alla Banca le somme di cui al pignoramento presso terzi nei confronti della procedura esecutiva immobiliare.

A cura di: Taisia Tini