PROVA DEL CREDITO E DANNO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE NELLA CENTRALE RISCHI

PROVA DEL CREDITO E DANNO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI: L’ONERE PROBATORIO GRAVA SUL CORRENTISTA.

 

Spetta al correntista l’onere di provare dettagliatamente le errate annotazioni dell’estratto conto ed il danno patito per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca D’Italia.

 

Il Tribunale di Piacenza, con sentenza 469/2020, rigettava la domanda dell’attore correntista sul presupposto che non erano state provate dettagliatamente l’erroneità delle singole annotazioni riportate nel conto corrente ed il danno patito dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

 

La vicenda trae origine dalla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo da parte dell’istituto bancario nei confronti del correntista volto ad ottenere il pagamento del saldo passivo del conto corrente di Euro 109.614,52.

 

Disposta l’ingiunzione di pagamento, il correntista proponeva opposizione sostenendo l’inammissibilità del decreto stesso per assenza di prova scritta del credito a causa di carenza documentale contabile, chiedendo altresì – in via riconvenzionale – la condanna della banca al risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

 

La questione muove attorno alla rilevanza dell’onere probatorio che grava sul correntista, sia in relazione all’assenza di prova scritta del credito, sia in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia; considerazioni che sono sfociate nel rigetto delle pretese del correntista e conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

 

Ebbene, sotto il primo profilo, secondo l’impostazione del giudicante piacentino, il correntista è chiamato prima ad eccepire e poi a provare che ogni annotazione presente sul conto corrente sia errata; difatti, nel caso di specie, il correntista si limitava genericamente ad ipotizzare pattuizioni contrattuali illegittime senza fornire alcun elemento probatorio dettagliato a sostegno della propria tesi.

 

Sotto il profilo dell’illegittima iscrizione alla Centrale Rischi della banca d’Italia, il Tribunale di Piacenza, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, affermava come, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, occorre provare non solo il danno-evento ma altresì il danno-conseguenza.

Sulla scorta di tale principio, anche in tal caso il Tribunale, riconoscendo una generica allegazione del correntista del pregiudizio da esso patito, escludeva il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

 

In conclusione, il Tribunale di Piacenza, nel rigettare le doglianze attoree, altro non fa che confermare l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria in materia di onere probatorio in ambito di rapporti tra banca e cliente, secondo cui non è mai sufficiente limitarsi a provare ed allegare fatti in modo generico ma al contrario, al fine di soddisfare l’onere probatorio, si rende necessario provare un effettivo e specifico pregiudizio che sia derivato dal comportamento della banca.