RIPETIZIONE DELL’INDEBITO OGGETTIVO DA PARTE DEL CORRENTISTA

 

RIPETIZIONE DELL’INDEBITO OGGETTIVO:
AI FINI DELL’ASSOLVIMENTO DELL’ONERE PROBATORIO NON È SUFFICIENTE L’ALLEGAZIONE DEL CORRENTISTA DEGLI ESTRATTI CONTO “SCALARI”

 

Il correntista che propone la domanda di ripetizione d’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto ha l’onere di provare la fondatezza della propria domanda producendo gli estratti conto completi, e non i soli “scalari” (Corte D’Appello di Bologna, Sent. del 17.02.2022 n. 396)

 

 

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza in esame fa chiarezza in tema di azione di ripetizione dell’indebito da parte del correntista volta a far valere la nullità e invalidità delle clausole contrattuali di conto corrente per applicazione di tassi anatocistici, interessi ultralegali e spese e commissioni non inizialmente pattuite.

 

Più nel dettaglio, la vicenda in esame ha avuto come snodo principale la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte dell’attore correntista, il quale, al fine di provare l’esistenza del rapporto contrattuale in essere, si era limitato ad allegare in atti i soli estratti conto scalari e non gli estratti conto integrali.

 

Ciononostante, in prima battuta il Tribunale di Modena ha accolto la domanda attorea sul presupposto che la presenza degli estratti conto scalari non aveva impedito al Ctu contabile nominato di rispondere ai quesiti che gli erano stati sottoposti.

 

Proposto appello, la Corte territoriale emiliana, ha completamente ribaltato la decisione di primo grado accogliendo le doglianze della banca.

 

Facendo leva su un principio elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “ai fini dell’esatta ricostruzione di un rapporto di conto corrente, sia necessaria la produzione, da parte del correntista, di tutti gli estratti conto in forma integrale, così che risulti possibile l’individuazione analitica delle poste eventualmente applicate in modo indebito” (Cass. Civ., 26.09.2019 n. 24049), la Corte d’Appello di Bologna, ha infine l’eccezione della banca relativa al mancato assolvimento da parte del correntista dell’onere della prova, nonostante la Ctu contabile disposta nel primo grado di giudizio avesse provato (anche se solo parzialmente) l’indebito oggettivo.

 

E dunque, sulla scorta di tali valutazioni il giudicante di secondo grado, dopo aver preliminarmente sancito che, nel caso di domanda di accertamento negativo l’onere probatorio grava integralmente sull’attore attraverso la produzione integrale di tutti gli estratti conto non essendo sufficienti gli estratti conto scalari, ha riformato la sentenza di primo grado con condanna alle spese in favore del correntista.