TUTELA DEL CONSUMATORE: I PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA E DALLE S.U. NON SONO APPLICABILI ALLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE PRIMA DEL 1993

Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di impresa, sent. n. 11444/2023

Recentemente il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito alle ipotesi di inapplicabilità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’U.E. del 17/05/2022 su rinvio pregiudiziale nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 nonché dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023.

Nel caso esaminato il garante conveniva in giudizio la Banca cessionaria del credito per far accertare e dichiarare la nullità assoluta o, in subordine, la nullità relativa del contratto di fideiussione stipulato dall’attore il 13/01/1993 con la Banca cedente, per violazione della normativa antitrust e conformità allo schema ABI.

L’attore dava atto che, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della Banca creditrice, era stata proposta opposizione, eccependo la nullità della fideiussione posta a fondamento dell’ingiunzione; la questione è poi approdata dinanzi la Corte d’Appello, la quale condannava il fideiussore a pagare, a favore della Banca, la minor somma di L. 946.733.100 oltre interessi.

Con ulteriore e separato giudizio, il garante conveniva nuovamente in giudizio la Banca e i suoi dipendenti, chiedendo l’annullamento ex art. 1439 c.c. della fideiussione da lui prestata; le domande venivano rigettate in primo ed in secondo grado e dichiarate inammissibili dalla Suprema Corte.

In considerazione di quanto esposto, il Tribunale di Roma con la sentenza in esame dichiarava l’inammissibilità delle domande di nullità assoluta/parziale proposte dall’attore per i motivi che seguono.

Innanzitutto per il fatto che il fideiussore non ha né allegato né comprovato la sua qualità di consumatore, con conseguente irrilevanza del principio di diritto predicato dalla Corte di Giustizia e richiamato dal debitore.

Inoltre, alla luce delle vicende processuali che susseguitesi nel tempo, il Tribunale riteneva che la validità e l’efficacia della fideiussione omnibus prestata sia stata già accertata e che, di conseguenza, le domande di nullità proposte sono inammissibili, stante il divieto del ne bis in idem; difatti, in tal caso, il giudicato non viene a discendere da un decreto ingiuntivo non opposto, bensì dalle sentenze citate dallo stesso attore.

Ed a nulla vale richiamare i principi eurounitari, poiché non qualificabile come principio di natura eccezionale.

Infine, il Tribunale ha dichiarato l’inapplicabilità dei principi della Corte di Giustizia e della Suprema Corte poiché “la fideiussione controversa è stata prestata dall’odierno attore anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 52/1996, che ha introdotto la tutela consumeristica di cui agli artt. 1469-bis e ss. c.c. ed al codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206/2005, che ha dato attuazione alla direttiva 93/13/CEE. Ed invero, gli artt. 1469 – bis e ss. c.c. sono privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge (cfr. Cass. civ. n. 10086 del 24/07/2001).”

Così pronunciandosi, i Giudici hanno confermato che i principi eurounitari trovano applicazione esclusivamente con riguardo alle garanzie sottoscritte dopo l’entrata in vigore della tutela consumeristica.

A cura di: Taisia Tini